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Bozza della PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE concernente Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili nell’ambito di politiche attive del lavoro Legge votata il 27 giugno dal Consiglio Regionale del Lazio |
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Art.1 FinalitàLa
Regione, nell’ambito di politiche attive dirette a favorire
l’inserimento o il reinserimento lavorativo di coloro che versano in
condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro e a
ridurre i rischi di emarginazione e di esclusione sociale, anche
attraverso la necessaria partecipazione delle autonomie locali, promuove
la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività
socialmente utili ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.to l.vo 28
febbraio 2000 n.81 (integrazioni e modifiche della
disciplina dei lavori
socialmente utili , a norma dell’ articolo 45 , comma 2 , della
L.17maggio 1999, n.144) Art. 2 Ambito di applicazione1.
Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a favore dei
lavoratori di cui all’articolo 2 comma 1 del d Lgs81 / 2000. Si
applicano altresì a favore delle altre categorie svantaggiate di
lavoratori individuate nel programma di cui all’articolo 4, con i
limiti nello stesso previsti. Art. 3 Interventi1.
La Regione, a favore dei lavoratori di cui all’art.2, promuove: a)
l’analisi e la valutazione delle potenzialità
lavorative ed attitudinali nonché il tipo e la durata dell’attività
svolta; b)
La ricognizione dei posti vacanti nelle dotazioni
organiche degli Enti Pubblici operanti nel territorio regionale; c)
l’istituzione di banche dati, l’effettuazione
di studi e ricerche, l’organizzazione di convegni e seminari, la
stampa di pubblicazioni e di periodici allo scopo di rilevare le
opportunità occupazionali e diffondere la circolazione delle conoscenze
relative al mercato del lavoro fra i lavoratori socialmente utili; d)
l’aggiornamento e la riqualificazione
professionale e)
le attività di mediazione tra domanda e offerta di
lavoro, di ricerca e selezione del personale di supporto alla
ricollocazione professionale, ai sensi dell’art.10 del d.to l.vo
23/12/97 n.469 f)
l’assunzione da parte di datori di lavoro
pubblici e privati g)
l’esercizio di lavoro autonomo o d’impresa, sia
in forma individuale che associata anche attraverso attività di
assistenza tecnico-progettuale ad opera delle agenzie di promozione di
lavoro e di impresa individuate ai sensi dell’art.4, c.3, del d.to
l.vo 280 h)
l’assunzione da parte di società abilitate
all’attività di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge
24 giugno 1997 n.197 i)
la definizione, da parte di committenti di lavori
pubblici e privati, nei capitolati posti a base di gara di appalto per
la realizzazione di opere pubbliche, di una riserva obbligatoria di
assunzione nominativa secondo le modalità definite nel programma di cui
all’art.4 j)
specifiche azioni progettuali k)
la stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa o di contratti di lavoro autonomo l)
specifiche azioni progettuali dirette alla
ricollocazione lavorativa, sulla base di accordi e convenzioni stipulati
con i soggetti pubblici e privati interessati; m)
la costituzione di società di capitale miste per
la gestione di attività e servizi funzionali alla sbocco occupazionale n)
il monitoraggio degli interventi di cui alle
precedenti lettere attraverso l’agenzia Lazio Lavoro istituita
dall’art.10 l.r. 7/8/98 n. 38. 2.
La Regione può assumere la partecipazione anche maggioritaria nelle
società di capitali di cui al comma 1 lettera k), attraverso la Agenzia
regionale per gli investimenti e lo sviluppo - Sviluppo Lazio SPA,
istituita dall’art.24 della l.r. 7/6/99 n.6 e la Progetti territoriali
per l’occupazione - PROTEO Spa, istituita ai sensi della legge
regionale 7/6/90 n.75. 3.
Per le annualità 2002, 2003 e 2004, gli enti strumentali della regione
e le aziende sanitarie locali (ASL), nell’ambito delle rispettive
disponibilità finanziarie, riservano, ai lavoratori dei cui
all’art.2, una quota pari al 40 % dei posti complessivamente previsti
nella dotazione organica, previo espletamento di procedure selettive
dirette ad accertare i requisiti richiesti per l’inquadramento nei
diversi profili professionali e livelli funzionali. 4.
Limitatamente alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui
all’art.2, c.1, del d.to l.vo 81/2000, la regione: a)
concede un contributo una tantum per la fuoriuscita
volontaria dalle attività socialmente utili; b)
provvede alla costituzione di un fondo attraverso
il quale concorrere alla copertura degli interessi passivi sui mutui
contratti degli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti per la
realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco occupazionale. 5.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, finanzia annualmente
attraverso una quota delle risorse assegnate al fondo di cui
all’art.5, la Proteo SpA, per lo svolgimento, nell’ambito degli
interventi di cui al presente articolo diretti alla stabilizzazione
occupazionale dei lavoratori socialmente utili, di attività di
formazione e riqualificazione professionale, progettazione, assistenza
tecnica e tutoraggio. Art. 4 Programma Operativo1.
La Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare
permanente competente in materia di lavoro e degli organismi di cui
all’art.7 ed 8 della L.R. 7/8/98 n.38, approva entro 60 giorni dalla
entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicare
sul BUR il programma operativo per la stabilizzazione occupazionale dei
lavoratori previsti dall’art.2, di seguito denominato programma. Il
programma definisce in particolare: a)
le specifiche azioni e misure da sostenere ed
incentivare nell’ambito degli interventi di cui all’art.3; b)
la natura, l’ammontare, le modalità e i criteri
di concessione delle risorse da destinare al finanziamento degli
interventi di cui alla lettera a), nel rispetto della normativa
comunitaria concernente gli aiuti allo di Stato; c)
i criteri e le modalità di attuazione degli
interventi di cui alla lettera a); d)
i soggetti attuatori e beneficiari degli interventi
di cui alla lettera a); e)
l’elenco regionale, ai sensi dell’art.3 del
d.to l.vo 81/00, delle attività funzionali allo sbocco occupazionale
dei LSU, aggiuntive a quelle previste dal medesimo articolo; f)
le altre categorie svantaggiate di lavoratori che
beneficiano degli interventi di cui all’art.3, c.1, nei limiti della
disponibilità di risorse assegnate al fondo di cui all’art.5, con
particolare riguardo ai lavoratori impiegati in attività socialmente
utili non ricompresi nella previsione di cui all’art.2 e ai lavoratori
impegnati, nell’ambito dei cantieri scuola e lavoro attivati presso i
parchi naturali regionali ai sensi della L.R. 25/7/66, n.29, nei
progetti finalizzati a creare occupazione stabile. 2.
Il programma determina l’ammontare delle risorse a favore dei datori
di lavoro che assumo i lavoratori di cui all’art.2 in misura superiore
in caso di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da
parte di enti pubblici, operanti nel territorio regionale. 3.
Il programma è redatto nel rispetto delle seguenti priorità: a)
determinazione degli incentivi economici per la
ricollocazione dei lavoratori in proporzione al rischio di esclusione
dal mercato del lavoro, valutato in ragione di parametri quali il
disagio socio-economico ed il tasso di disoccupazione nell’ambito
territoriale in cui ha luogo la stabilizzazione occupazionale; b)
individuazione di azioni e misure dirette alla
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori cofinanziabili con risorse
statali e comunitarie; c)
promozione di forme associative, di accordo, e di
intesa istituzionale fra i soggetti interessati alla stabilizzazione
occupazionale dei lavoratori, così da favorire l’esercizio coordinato
delle relative funzioni; d)
integrazione con altri programmi regionali, statali
e comunitari di politica attiva del lavoro e di formazione
professionale. Art.5 Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale1.
E’ istituito il Fondo Regionale per la stabilizzazione occupazionale
dei lavoratori di cui all’art.2, di seguito denominato Fondo,
destinato al finanziamento degli interventi previsti dall’art.3. 2.
Al Fondo sono destinati: a)
le risorse regionali assegnate per gli interventi
di cui all’art.3; b)
altre risorse di fondazioni, enti e soggetti
comunque interessati. Art.6
Disposizioni finanziarie 1.Nello
stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2002 sono istituiti, “per memoria”,
nell’ambito rispettivamente delle UPB 341 e 431, i seguenti capitoli i
seguenti capitoli: a)
“Risorse di cui all’art.5, c.2, della
L.R.______ per il finanziamento del Fondo Regionale per la
stabilizzazione occupazionale b)
“Assegnazione
dello Stato, ai sensi dell’art.8 del d.to.l.vo 81/00, delle risorse
del Fondo per l’opccupazione di cui all’art.1 del d.to legge
20/5/93, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/7/93
n.236; 2.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regioanle per l’eserciziop
finanziario 2001 sono istituiti, “per memoria”, nell’ambito
rispettivamente delle UPB 341 e 431 i seguenti capitoli: a)
“Fondo
regionale per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui
all’art.2 della l.r. ______ (Parte Corrente) b)
“Fondo regionale per la stabilizzazione
occupazionale dei lavoratori di cui all’art.2 della l.r. ______ (Parte
Capitale) c)
“Utilizzazionme
delle risorse del Fondo per l’occupazione dei cui all’art.1 del d.to
legge 20/5/93, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/7/93
n.236. 3.
All’istituzione dei capitoli di cui ai commi 1 e 2 si provvede, ai sensi dell’art. 28 della l.r. 20/11/01
n.25, con deliberazione della Giunta Regionale. |