Bozza della PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE concernente Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili nell’ambito di politiche attive del lavoro

Legge votata il 27 giugno dal Consiglio Regionale del Lazio

 

Art.1 Finalità

La Regione, nell’ambito di politiche attive dirette a favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro e a  ridurre i rischi di emarginazione e di esclusione sociale, anche attraverso la necessaria partecipazione delle autonomie locali, promuove la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.to l.vo 28 febbraio 2000 n.81 (integrazioni e modifiche della  disciplina dei  lavori socialmente utili , a norma dell’ articolo 45 , comma 2 , della L.17maggio 1999, n.144)

 

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a favore dei lavoratori di cui all’articolo 2 comma 1 del d Lgs81 / 2000. Si applicano altresì a favore delle altre categorie svantaggiate di lavoratori individuate nel programma di cui all’articolo 4, con i limiti nello stesso previsti.

 

Art. 3 Interventi

1. La Regione, a favore dei lavoratori di cui all’art.2, promuove:

a)   l’analisi e la valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali nonché il tipo e la durata dell’attività svolta;

b)   La ricognizione dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli Enti Pubblici operanti nel territorio regionale;

c)   l’istituzione di banche dati, l’effettuazione di studi e ricerche, l’organizzazione di convegni e seminari, la stampa di pubblicazioni e di periodici allo scopo di rilevare le opportunità occupazionali e diffondere la circolazione delle conoscenze relative al mercato del lavoro fra i lavoratori socialmente utili;

d)   l’aggiornamento e la riqualificazione professionale

e)   le attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, di ricerca e selezione del personale di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi dell’art.10 del d.to l.vo 23/12/97 n.469

f)     l’assunzione da parte di datori di lavoro pubblici e privati

g)   l’esercizio di lavoro autonomo o d’impresa, sia in forma individuale che associata anche attraverso attività di assistenza tecnico-progettuale ad opera delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate ai sensi dell’art.4, c.3, del d.to l.vo 280

h)   l’assunzione da parte di società abilitate all’attività di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n.197

i)      la definizione, da parte di committenti di lavori pubblici e privati, nei capitolati posti a base di gara di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, di una riserva obbligatoria di assunzione nominativa secondo le modalità definite nel programma di cui all’art.4

j)      specifiche azioni progettuali

k)    la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di contratti di lavoro autonomo

l)      specifiche azioni progettuali dirette alla ricollocazione lavorativa, sulla base di accordi e convenzioni stipulati con i soggetti pubblici e privati interessati;

m) la costituzione di società di capitale miste per la gestione di attività e servizi funzionali alla sbocco occupazionale

n)   il monitoraggio degli interventi di cui alle precedenti lettere attraverso l’agenzia Lazio Lavoro istituita dall’art.10 l.r. 7/8/98 n. 38.

2. La Regione può assumere la partecipazione anche maggioritaria nelle società di capitali di cui al comma 1 lettera k), attraverso la Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo - Sviluppo Lazio SPA, istituita dall’art.24 della l.r. 7/6/99 n.6 e la Progetti territoriali per l’occupazione - PROTEO Spa, istituita ai sensi della legge regionale 7/6/90 n.75.

3. Per le annualità 2002, 2003 e 2004, gli enti strumentali della regione e le aziende sanitarie locali (ASL), nell’ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, riservano, ai lavoratori dei cui all’art.2, una quota pari al 40 % dei posti complessivamente previsti nella dotazione organica, previo espletamento di procedure selettive dirette ad accertare i requisiti richiesti per l’inquadramento nei diversi profili professionali e livelli funzionali.

4. Limitatamente alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all’art.2, c.1, del d.to l.vo 81/2000, la regione:

a)   concede un contributo una tantum per la fuoriuscita volontaria dalle attività socialmente utili;

b)   provvede alla costituzione di un fondo attraverso il quale concorrere alla copertura degli interessi passivi sui mutui contratti degli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco occupazionale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, finanzia annualmente attraverso una quota delle risorse assegnate al fondo di cui all’art.5, la Proteo SpA, per lo svolgimento, nell’ambito degli interventi di cui al presente articolo diretti alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, di attività di formazione e riqualificazione professionale, progettazione, assistenza tecnica e tutoraggio.

 

Art. 4 Programma Operativo

1. La Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare permanente competente in materia di lavoro e degli organismi di cui all’art.7 ed 8 della L.R. 7/8/98 n.38, approva entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicare sul BUR il programma operativo per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori previsti dall’art.2, di seguito denominato programma. Il programma definisce in particolare:

a)   le specifiche azioni e misure da sostenere ed incentivare nell’ambito degli interventi di cui all’art.3;

b)   la natura, l’ammontare, le modalità e i criteri di concessione delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a), nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti allo di Stato;

c)   i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla lettera a);

d)   i soggetti attuatori e beneficiari degli interventi di cui alla lettera a);

e)   l’elenco regionale, ai sensi dell’art.3 del d.to l.vo 81/00, delle attività funzionali allo sbocco occupazionale dei LSU, aggiuntive a quelle previste dal medesimo articolo;

f)     le altre categorie svantaggiate di lavoratori che beneficiano degli interventi di cui all’art.3, c.1, nei limiti della disponibilità di risorse assegnate al fondo di cui all’art.5, con particolare riguardo ai lavoratori impiegati in attività socialmente utili non ricompresi nella previsione di cui all’art.2 e ai lavoratori impegnati, nell’ambito dei cantieri scuola e lavoro attivati presso i parchi naturali regionali ai sensi della L.R. 25/7/66, n.29, nei progetti finalizzati a creare occupazione stabile.

2. Il programma determina l’ammontare delle risorse a favore dei datori di lavoro che assumo i lavoratori di cui all’art.2 in misura superiore in caso di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di enti pubblici, operanti nel territorio regionale.

3. Il programma è redatto nel rispetto delle seguenti priorità:

a)   determinazione degli incentivi economici per la ricollocazione dei lavoratori in proporzione al rischio di esclusione dal mercato del lavoro, valutato in ragione di parametri quali il disagio socio-economico ed il tasso di disoccupazione nell’ambito territoriale in cui ha luogo la stabilizzazione occupazionale;

b)   individuazione di azioni e misure dirette alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori cofinanziabili con risorse statali e comunitarie;

c)   promozione di forme associative, di accordo, e di intesa istituzionale fra i soggetti interessati alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, così da favorire l’esercizio coordinato delle relative funzioni;

d)   integrazione con altri programmi regionali, statali e comunitari di politica attiva del lavoro e di formazione professionale.

 

Art.5 Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale

1. E’ istituito il Fondo Regionale per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all’art.2, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi previsti dall’art.3.

2. Al Fondo sono destinati:

a)   le risorse regionali assegnate per gli interventi di cui all’art.3;

b)   altre risorse di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati.

 

Art.6 Disposizioni finanziarie

1.Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 sono istituiti, “per memoria”, nell’ambito rispettivamente delle UPB 341 e 431, i seguenti capitoli i seguenti capitoli:

a)   “Risorse di cui all’art.5, c.2, della L.R.______ per il finanziamento del Fondo Regionale per la stabilizzazione occupazionale

b)    “Assegnazione dello Stato, ai sensi dell’art.8 del d.to.l.vo 81/00, delle risorse del Fondo per l’opccupazione di cui all’art.1 del d.to legge 20/5/93, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/7/93 n.236;

 

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regioanle per l’eserciziop finanziario 2001 sono istituiti, “per memoria”, nell’ambito rispettivamente delle UPB 341 e 431 i seguenti capitoli:

a)    “Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all’art.2 della l.r. ______ (Parte Corrente)

b)   “Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all’art.2 della l.r. ______ (Parte Capitale)

c)    “Utilizzazionme delle risorse del Fondo per l’occupazione dei cui all’art.1 del d.to legge 20/5/93, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/7/93 n.236.

 

3. All’istituzione dei capitoli di cui ai commi 1 e 2  si provvede, ai sensi dell’art. 28 della l.r. 20/11/01 n.25, con deliberazione della Giunta Regionale.