CONVENZIONE QUADRO

 

Tra

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione,

 

d'intesa con

 

il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,

 

e

 

I consorzi di imprese e di societa' cooperative

 

 

L’anno duemilauno il giorno sette del mese di Giugno, nella sede del Ministero della Pubblica Istruzione, di Viale Trastevere in Roma

-            il Ministero della Pubblica Istruzione, nella persona del Direttore del Dipartimento per i Servizi nel Territorio, Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione, Dr Antonio Zucaro;

-            d'intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come espresso nella nota n. prot. 1658  del 6 Giugno 2001;

-            i consorzi di imprese e/o di società cooperative in appresso indicati:

1) C.I.C.L.A.T S.c.r.l. - Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico, con sede in Bologna, Via della Villa n° 17, CF 00424610582, P.IVA 04145360378, CCIAA BO 326189, Trib.Bo 1851/99, nella persona del Dr Massimo Amaducci, Direttore Generale delegato alla firma, in ragione della carica, con procura;

2) Consorzio Nazionale Servizi, S.c.r.l., con sede in Bologna, Via della Cooperazione n° 17, CF 02884150588, P.IVA 03609840370, CCIAA BO 250799, Trib. Bo 44891,  nella persona del Dr Brenno Peterlini , Direttore Generale e Procuratore, delegato, in ragione della carica, alla firma con procura;

 

3) Manital, Consorzio per i Servizi Integrati, con sede ad Ivrea (Torino), via G. Di Vittorio n° 29, CF/P.IVA 06466050017, CCIAA Ivrea 788429, Trib. Ivrea 6214, nella persona dell'Amministratore Delegato e  rappresentante legale Dr Graziano Cimadon;

4) Consorzio Miles Servizi Integrati,, con sede a Roma, Via Rocca di Papa n° 21, CF/P.IVA 04881101002, CCIAA Roma 812119, Trib. Roma 251495, nella persona del Presidente e  rappresentante legale Michele Tatarella;

VISTI

§         la Legge n.124/1999 ed in particolare l'art.8;

§         il Decreto Ministeriale n.184/1999 ed in particolare l'art.9;

§         la Legge n.388/2000 ed in particolare l'art.78, comma 31;

§         il Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n.468 e successive modificazioni ed integrazioni;

§         in particolare l'art.6, comma 1 e l'art.2, comma 1 del Decreto Legislativo n.81/2000;

§         il Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001 emanato ai sensi della citata legge n° 388/2000 dal Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri del Lavoro e Previdenza Sociale, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, che prevede l'individuazione delle misure e l'utilizzo di risorse finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'art.1 del citato Decreto Ministeriale;

 

Preso atto

§         della corrispondenza dei consorzi di imprese e/o di società cooperative (anche definiti soggetti imprenditoriali) ai criteri di cui al comma 1 ed al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) dell'art.3 del citato Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001, come verificato ed attestato da Italia Lavoro S.p.A.;

§         dell’elenco nominativo dei soggetti addetti ad attività socialmente utili con funzioni ATA, con l'indicazione completa dell'Istituto scolastico di riferimento e ulteriormente distinto per Province e distretti scolastici, predisposto dal Ministero della Pubblica Istruzione, allegato alla presente convenzione;

§         dell'elenco di scuole sedi di Attività Socialmente Utili, se del caso distinte per distretto, e dell'elenco dei soggetti legittimati o delegati alla sottoscrizione dei contratti di affidamento dei servizi, predisposti dal Ministero della Pubblica Istruzione, allegati alla

 

presente convenzione, ai sensi del comma 3, lettera e), dell'art.3 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001.

 

Convengono

 

Art.1

(Valore delle premesse e definizioni)

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La presente Convenzione applica le seguenti definizioni:

Ministero: il Ministero della Pubblica Istruzione in nome e per conto proprio e dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche che utilizzano soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001 in funzioni ATA come da profilo A2 della Tabella prevista dall'art.32 del CCNL 26.05.99 comparto scuola;

Affidanti: i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sedi di attività socialmente utili con funzioni ATA;

Affidatari: consorzi di imprese e/o di società cooperative, come definite ed individuate in premessa nell’ambito dei firmatari della presente Convenzione;

Affidamento: servizi di pulizia degli spazi e locali scolastici e delle loro pertinenze, ivi comprese palestre ed impianti sportivi sulla base del piano di terziarizzazione stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione;

Contratto di Affidamento dei servizi: il contratto tra Affidante ed Affidatari concernente i servizi oggetto dell'Affidamento;

Comprensorio: l’ambito territoriale, coincidente con il distretto scolastico, ovvero parte di esso o accorpamenti di più distretti, comunque nell'ambito di un'unica Provincia.

 

Art.2

(Oggetto della Convenzione)

 

A decorrere dal 1° Luglio 2001, gli Affidanti assegnano agli Affidatari lo svolgimento dei servizi oggetto dell'Affidamento.

Gli Affidatari, con le modalità di seguito definite, e comunque previa stipula dei contratti di affidamento dei servizi, provvederanno all’assunzione a far data dal 1° Luglio 2001 a

 

tempo indeterminato e per un totale di ore lavorative individuali non inferiori a 30 settimanali, dei soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001, fino alla misura massima di numero 17.000 addetti, inquadrandoli al 2° livello del CCNL delle imprese di pulizie e multiservizi del 25.5.2001, già 5° livello del previgente CCNL.

 

 

Art.3

(Modalità dell'Affidamento)

 

L'Affidamento avverrà ai sensi e per gli effetti degli artt.10, comma 1, lettera b) e 12, comma 6, del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle condizioni di cui agli articoli seguenti, ed è finalizzato alla stabilizzazione dei soggetti di cui all’art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001 tramite le procedure di cui all’art.3 del D.M. citato.

A tal fine verranno stipulati appositi contratti di Affidamento dei servizi secondo quanto descritto nel successivo art.7.

 

 

Art.4

(Durata e Finanziamento degli Affidamenti

e dei relativi contratti di affidamento)

 

La durata dei contratti di affidamento dei servizi, ai sensi dell'art.10, comma 3 ed art.12, comma 6 del D.lgs 468/1997 e dell'art.6, comma 1 del D.lgs 81/2000, è fissata in sessanta mesi, compatibilmente alla disponibilità delle risorse finanziarie.

L'esternalizzazione dei servizi di cui alla presente Convenzione è finanziata fino al 31.12.2002 con le risorse di cui all'art.4 del citato Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001.

Le risorse finanziarie derivanti da una minore spesa, rispetto agli stanziamenti previsti per detto periodo, saranno utilizzate per finanziare il periodo successivo, fino a concorrenza.

 

 

Art.5

(Costo dell'Affidamento)

 

Il costo unitario pro capite nel quinquennio, sulla base di quanto stabilito ai commi g) ed h) dell'art.3 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001, viene come di seguito calcolato, al netto di IVA e comprese le attrezzature nonché quant’altro richiamato dalla presente convenzione o comunque necessario per il piano di esternalizzazione dei servizi scolastici:

 

 

                                     Tab. 1 - Valori pro capite

2001 (*)

Lit.

11.367.537

Euro

 5.870,84

2002

Lit.

28.005.097

Euro

14.463,43

2003

Lit.

30.951.163

Euro

15.984,94

2004

Lit.

36.197.447

Euro

18.694,45

2005

Lit.

39.333.001

Euro

20.313,80

2006 (**)

Lit.

20.604.224

Euro

10.641,19

 

(*) 2^ semestre                                           (**) 1^ semestre

 

Detti valori sono fissi e non soggetti a revisione per il periodo dell'affidamento.

 

Contestualmente alla definizione dei Piani di Ottimizzazione di cui all’art.9 le Parti si incontreranno per definire il numero dei soggetti di cui all’art.1 del D. M. n.65 del 20.4.2001 che risultano essere ancora in forza presso gli Affidatari al 31.08.2001 e, successivamente, al 31.8 di ciascun anno anche al fine di quantificare il costo complessivo del servizio negli anni seguenti.

Gli Affidatari potranno utilizzare, per i soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001 assunti in attuazione della presente convenzione, l'istituto del Tirocinio Formativo di cui all'art.7, comma 12, lettera a) del D.lgs n.81/2000 per la durata di mesi tre a partire dal 1° Luglio 2001.

Gli Affidatari dichiarano espressamente di rinunciare all'incentivo di cui all'art.7, comma 1 del D.lgs n.81/2000, come richiesto all'art.3, comma 2, punto h) del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001.

 

 

Art.6

(Modalità di attuazione)

 

A)      Il Ministero, in attuazione di quanto previsto all'art.3, comma 3, punto e) del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001, ha fornito l'elenco di scuole di cui all'ultimo punto delle premesse;

B)      sulla base di tale elenco gli Affidatari hanno formalizzato un elenco contenente la individuazione dei comprensori scolastici sul territorio e la relativa composizione, indicando il numero dei distretti che lo compongono e dei soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001 ivi operanti con funzioni ATA, indicando per ciascun comprensorio quale di essi sarà l'unico Affidatario;

C)      ogni Affidatario comunicherà a ciascuna scuola del comprensorio l'impresa propria associata che provvederà all'assunzione dei soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n 65 del 20.4.2001 ed all'espletamento dei servizi;

 

D)      il Ministero e gli Affidatari, contestualmente alla individuazione dei comprensori, concorderanno il programma degli incontri da tenersi su base comprensoriale, con il coordinamento dei responsabili degli uffici periferici, per stipulare i contratti di affidamento dei servizi.

Al fine di garantire la omogeneità, su tutto il territorio nazionale, delle condizioni di stipula dei contratti di affidamento dei servizi, le Parti allegano alla presente Convenzione lo schema di contratto di affidamento dei servizi, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Gli Affidatari si impegnano, a seguito della stipula dei contratti di affidamento dei servizi per ciascun comprensorio, ad assumere, con decorrenza 1.7.2001, tutti i soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001, inseriti nei contratti di affidamento stipulati per ciascun comprensorio, inquadrandoli al 2° livello del CCNL delle imprese di pulizie e multiservizi del 25.5.2001, già 5° livello del previgente CCNL, a provvedere ai relativi adempimenti.

E)      Ciascun Affidatario, per ciascuno dei comprensori per i quali ha stipulato i contratti di affidamento dei servizi, entro quindici giorni dalla stipula, presenterà al Direttore Generale Regionale competente, per la necessaria approvazione, il programma della gestione dei servizi, sulla base dei dati tecnici contenuti nei contratti di affidamento dei servizi e dei parametri di efficienza e produttività di cui al punto 3 del successivo art.7.

L'approvazione dei programmi di gestione, da parte del Direttore Generale Regionale competente, dovrà avvenire entro sette giorni dalla data di presentazione.

F) Gli Affidanti, coordinati dal competente Direttore Generale Regionale, e gli Affidatari, successivamente alla approvazione dei programmi di gestione dei servizi e, comunque, entro il giorno 15.09.2001, in base ai soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001 effettivamente assunti, procederanno, per ogni comprensorio scolastico ed eventualmente e successivamente a livello regionale, ad elaborare un piano di ottimizzazione di utilizzo delle risorse umane assunte ai sensi della presente convenzione, con l'obiettivo di ottenere il miglior risultato sia in termini di qualità del servizio reso sia in termini di rapporto costi/prestazioni dei contratti di affidamento dei servizi stipulati per il territorio di riferimento.

 

 

Art.7

(Contratto di affidamento dei servizi)

 

Il Contratto di Affidamento dei servizi sarà stipulato dal Dirigente di ciascun istituto scolastico con l’Affidatario, sulla base dello schema allegato (allegato A) che contiene le pattuizioni contrattuali minime inderogabili.

Ai singoli Contratti di Affidamento dei servizi saranno inoltre allegati:

 

1.      l'elenco nominativo dei soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001 impegnati in funzioni ATA nei plessi scolastici nei quali saranno erogati i servizi oggetto dello specifico contratto di affidamento;

2.      il capitolato dei servizi (allegato B);

3.      i parametri di produttività oraria dei servizi di pulizia ed il monte ore/uomo annuale di effettiva prestazione per addetto (allegato C).

Il singolo Affidatario si obbliga a comunicare ad Italia Lavoro S.p.A.:

a)     l’avvenuta assunzione dei soggetti di cui all’elenco del precedente punto 1, l'impresa che li ha assunti ed i plessi scolastici presso i quali prestano servizio;

b)     gli aggiornamenti dell’elenco stesso con cadenza bimestrale e fino alla data del 30.06.2002.

 

 

Art.8

(Programma della gestione dei servizi)

 

Il programma della gestione dei servizi, predisposto dagli Affidatari per ciascun comprensorio, dovrà contenere:

 

1.   il totale dei soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001 inseriti nei contratti di affidamento riferiti al comprensorio e la quantificazione del monte ore – lavoro – uomo effettivamente disponibile, in ragione d’anno solare, calcolato sulla base del parametro di produttività citato;

2.   la individuazione dei singoli plessi scolastici, la loro distribuzione sul territorio, con i relativi dati tecnici disaggregati per singolo plesso scolastico, forniti dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche ed inseriti nei contratti di affidamento dei servizi riferiti al Comprensorio stesso;

3.            l’articolazione delle prestazioni e dei servizi erogabili, sulla base dei dati indicati ai punti precedenti e della distribuzione rilevata dei soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001 sui singoli plessi;

4.            l’indicazione dei primi eventuali scostamenti tra il numero di soggetti di cui al punto 1 del presente articolo ed i soggetti effettivamente assunti;

5.   le indicazioni sulle modalità ed i criteri di intervento possibili per definire il piano di ottimizzazione dei servizi;

6.   il quadro economico complessivo della spesa sulla base dei soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001, effettivamente assunti.

 

 

 

 

 

 

Art.9

(Ottimizzazione dei servizi)

 

Il piano di ottimizzazione dei servizi, come definito al precedente art.6, a livello di comprensorio, ed eventualmente a livello regionale, sarà predisposto entro il giorno 15.09.2001 tenendo conto:

1.   delle compatibilità con le norme relative alla stabilizzazione dei soggetti in attività socialmente utili;

2.   del numero dei soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001 effettivamente assunti dalle imprese nel comprensorio o nella regione di riferimento;

3.   della quantità e qualità dei servizi richiesti e del conseguente monte ore-lavoro - uomo complessivo effettivamente disponibile in ragione d’anno solare nel comprensorio sulla base dei dati tecnici, forniti dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, inseriti nei contratti di affidamento dei servizi;

4.   delle eventuali esigenze dell’Affidante che comportino modifiche e/o integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione dei servizi, come risultano definiti nei contratti di affidamento dei servizi e/o nei programmi di gestione già approvati.

 

I piani di ottimizzazione, che potranno determinare modifiche nella distribuzione del personale nelle singole scuole ovvero modifiche nella definizione dei comprensori, saranno sottoposti all’approvazione del competente Direttore Generale Regionale ai fini dei successivi adempimenti.

 

Per gli anni successivi al 2001, in occasione dell'avvio dei nuovi anni scolastici, le Parti si incontreranno per adeguare il Piano di ottimizzazione ad eventuali nuove esigenze, anche in relazione al numero dei soggetti di cui all’art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001 in forza alla data del 30.08 di ogni anno, come previsto al precedente art.5.

 

 

Art.10

(Obblighi del Ministero e degli Affidanti)

 

I dirigenti scolastici Affidanti, alla stipula dei contratti di affidamento dei servizi, provvederanno a fornire:

 

a)    l’elenco nominativo aggiornato, nell'ambito ed in coerenza con l'elenco fornito dal Ministero, dei soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del

 

20.4.2001; detto elenco dovrà esser completo di residenza, domicilio e dati anagrafici e con l’indicazione dei plessi scolastici sui quali i soggetti sono stati impegnati fino all’atto dell’assunzione, riferiti ai singoli contratti di affidamento;

b)    l’ubicazione dei plessi scolastici sui quali erogare i servizi, con relativi dati tecnici e destinazioni d’uso, disaggregati per singolo plesso.

 

 

Art.11

(Obblighi degli Affidatari)

 

Gli Affidatari si impegnano:

1.    ad assumere, a tempo indeterminato al 2° livello del CCNL del settore imprese di pulizie e multiservizi del 25.5.2001 (ex 5° livello del previgente CCNL) e comunque con effetto dal 1°.07.2001, per un totale di ore lavorative individuali non inferiore a 30 (trenta) settimanali, tutti i soggetti di cui all’art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.04.2001 inseriti negli elenchi nominativi presentati dall’Affidante ed allegati ai contratti di affidamento dei servizi, provvedendo ai relativi adempimenti di legge;

2.    ad assumere anche soggetti di cui al punto precedente presenti nelle istituzioni scolastiche localizzate in regioni diverse da quelle indicate ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art.4 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001, in modo da coprire l'intera dislocazione territoriale dei soggetti da stabilizzare. In caso contrario il Ministero procederà ad assegnazioni dirette ai sensi della lettera d), comma 3, art.3 del citato Decreto Ministeriale;

3.    ad elaborare il programma della gestione dei servizi, nel rispetto di quanto stabilito all’art.8 ed a predisporre il piano di ottimizzazione dei servizi entro i termini stabiliti, come previsto all’art.9;

4.    a comunicare le assunzioni ed i rifiuti di assunzione agli organi competenti, sulla base della legislazione vigente, nonché all'INPS e ad Italia Lavoro S.p.A..

 

 

Art.12

(Fidejussioni)

 

L'Affidatario titolare del contratto, a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali propri e delle imprese dallo stesso indicate, si impegna a costituire una polizza fidejussoria assicurativa da escutersi a prima richiesta con esclusione del beneficio di preventiva

 

 

escussione, di importo pari al 5% (cinque per cento) dell'ammontare complessivo mensile dei contratti di affidamento sottoscritti.

La polizza fidejussoria è rilasciata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dai contratti conseguenti alla presente convenzione, del risarcimento dei danni derivanti dalla inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché della tacitazione dei crediti vantati da terzi verso l'Affidatario connessi all'esecuzione dei contratti di servizio, fatta salva, in tutti i casi, ogni altra azione, ove la garanzia non risultasse sufficiente.

 

 

Art.13

(Clausola sociale)

 

L’Affidatario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e ad applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizie e multiservizi e negli accordi integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le predette prestazioni.

L’Affidatario rimane obbligato ad osservare ed a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni specifiche agli effetti delle prevenzioni degli infortuni sul lavoro.

 

 

Art.14

(Decadenza dell’affidamento)

 

L’Affidatario potrà essere dichiarato decaduto dall’affidamento, previa diffida ad eliminare, entro i termini prescritti nel Contratto di affidamento dei servizi, le irregolarità riscontrate e qualora non vi adempia, oltre che per l’inadempimento agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente atto, anche quando il medesimo, per negligenze od imperizia comprometta, in qualunque fase, nella gestione dei servizi, la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli stessi.

In tale ipotesi l’Affidante è tenuto alla corresponsione, a favore dell’Affidatario, della quota percentuale di sua spettanza afferente le prestazioni correttamente eseguite ed accettate fino alla data della pronuncia della decadenza.

 

 

 

Art.15

(Disposizioni finali)

 

     La presente convenzione ha validità fino al 30.6.2006.

Qualora sorgano contestazioni in relazione alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti si incontreranno per pervenire ad una interpretazione autentica dei suoi contenuti.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

 

Roma, lì 07/ 06/ 2001

 

 

Per il Ministero della                                       Per gli Affidatari

Pubblica Istruzione                                                                  

                       

A. ZUCARO                                                  M. AMADUCCI  (CICLAT)

 

                                                                                   

                                                                        B. PETERLINI    (CNS)

 

 

                                                                        G. CIMADON     (MANITAL)

 

M. TATARELLA (MILES)