CONVENZIONE QUADRO
Tra
Il Ministero della
Pubblica Istruzione,
d'intesa con
il Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale,
e
I consorzi di imprese e
di societa' cooperative
L’anno duemilauno il giorno sette del mese di Giugno, nella
sede del Ministero della Pubblica Istruzione, di Viale Trastevere in Roma
-
il Ministero della
Pubblica Istruzione, nella persona del Direttore del Dipartimento per i Servizi
nel Territorio, Direzione Generale del Personale della Scuola e
dell'Amministrazione, Dr Antonio Zucaro;
-
d'intesa con il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come espresso nella nota n.
prot. 1658 del 6 Giugno 2001;
-
i consorzi di imprese
e/o di società cooperative in appresso indicati:
1) C.I.C.L.A.T S.c.r.l. - Consorzio Italiano Cooperative
Lavoratori Ausiliari Traffico, con sede in Bologna, Via della Villa n° 17, CF
00424610582, P.IVA 04145360378, CCIAA BO 326189, Trib.Bo 1851/99, nella persona
del Dr Massimo Amaducci, Direttore Generale delegato alla firma, in ragione
della carica, con procura;
2) Consorzio Nazionale Servizi, S.c.r.l., con sede in
Bologna, Via della Cooperazione n° 17, CF 02884150588, P.IVA 03609840370, CCIAA
BO 250799, Trib. Bo 44891, nella
persona del Dr Brenno Peterlini , Direttore Generale e Procuratore, delegato,
in ragione della carica, alla firma con procura;
3) Manital, Consorzio per i Servizi Integrati, con sede ad
Ivrea (Torino), via G. Di Vittorio n° 29, CF/P.IVA 06466050017, CCIAA Ivrea
788429, Trib. Ivrea 6214, nella persona dell'Amministratore Delegato e rappresentante legale Dr Graziano Cimadon;
4) Consorzio Miles Servizi Integrati,, con sede a Roma, Via
Rocca di Papa n° 21, CF/P.IVA 04881101002, CCIAA Roma 812119, Trib. Roma
251495, nella persona del Presidente e
rappresentante legale Michele Tatarella;
VISTI
§
la Legge n.124/1999
ed in particolare l'art.8;
§
il Decreto
Ministeriale n.184/1999 ed in particolare l'art.9;
§
la Legge n.388/2000
ed in particolare l'art.78, comma 31;
§
il Decreto
Legislativo 1° dicembre 1997, n.468 e successive modificazioni ed integrazioni;
§
in particolare
l'art.6, comma 1 e l'art.2, comma 1 del Decreto Legislativo n.81/2000;
§
il Decreto
Ministeriale n.65 del 20.4.2001 emanato ai sensi della citata legge n° 388/2000
dal Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri del Lavoro e
Previdenza Sociale, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, che
prevede l'individuazione delle misure e l'utilizzo di risorse finalizzate alla
stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'art.1 del citato
Decreto Ministeriale;
Preso
atto
§
della corrispondenza
dei consorzi di imprese e/o di società cooperative (anche definiti soggetti
imprenditoriali) ai criteri di cui al comma 1 ed al comma 2, lettere a), b),
c), d), e), f) dell'art.3 del citato Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001,
come verificato ed attestato da Italia Lavoro S.p.A.;
§
dell’elenco
nominativo dei soggetti addetti ad attività socialmente utili con funzioni ATA,
con l'indicazione completa dell'Istituto scolastico di riferimento e
ulteriormente distinto per Province e distretti scolastici, predisposto dal
Ministero della Pubblica Istruzione, allegato alla presente convenzione;
§
dell'elenco di scuole
sedi di Attività Socialmente Utili, se del caso distinte per distretto, e
dell'elenco dei soggetti legittimati o delegati alla sottoscrizione dei
contratti di affidamento dei servizi, predisposti dal Ministero della Pubblica
Istruzione, allegati alla
presente
convenzione, ai sensi del comma 3, lettera e), dell'art.3 del Decreto
Ministeriale n.65 del 20.4.2001.
Convengono
Art.1
(Valore delle premesse e
definizioni)
Le premesse formano parte
integrante e sostanziale della presente Convenzione.
La presente Convenzione applica
le seguenti definizioni:
Ministero: il Ministero della Pubblica Istruzione in nome
e per conto proprio e dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche che
utilizzano soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del
20.4.2001 in funzioni ATA come da profilo A2 della Tabella prevista dall'art.32
del CCNL 26.05.99 comparto scuola;
Affidanti: i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sedi
di attività socialmente utili con funzioni ATA;
Affidatari: consorzi di imprese e/o di società cooperative,
come definite ed individuate in premessa nell’ambito dei firmatari della
presente Convenzione;
Affidamento: servizi di pulizia degli spazi e locali
scolastici e delle loro pertinenze, ivi comprese palestre ed impianti sportivi
sulla base del piano di terziarizzazione stabilito dal Ministero della Pubblica
Istruzione;
Contratto di Affidamento dei servizi: il contratto tra Affidante ed Affidatari concernente i
servizi oggetto dell'Affidamento;
Comprensorio: l’ambito territoriale, coincidente con il distretto scolastico,
ovvero parte di esso o accorpamenti di più distretti, comunque nell'ambito di
un'unica Provincia.
Art.2
(Oggetto della Convenzione)
A
decorrere dal 1° Luglio 2001, gli Affidanti assegnano agli Affidatari lo
svolgimento dei servizi oggetto dell'Affidamento.
Gli
Affidatari, con le modalità di seguito definite, e comunque previa stipula dei
contratti di affidamento dei servizi, provvederanno all’assunzione a far data
dal 1° Luglio 2001 a
tempo
indeterminato e per un totale di ore lavorative individuali non inferiori a 30
settimanali, dei soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del
20.4.2001, fino alla misura massima di numero 17.000 addetti, inquadrandoli al
2° livello del CCNL delle imprese di pulizie e multiservizi del 25.5.2001, già
5° livello del previgente CCNL.
Art.3
(Modalità dell'Affidamento)
L'Affidamento avverrà
ai sensi e per gli effetti degli artt.10, comma 1, lettera b) e 12, comma 6,
del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni ed
integrazioni ed alle condizioni di cui agli articoli seguenti, ed è finalizzato
alla stabilizzazione dei soggetti di cui all’art.1 del Decreto Ministeriale
n.65 del 20.4.2001 tramite le procedure di cui all’art.3 del D.M. citato.
A tal fine verranno stipulati appositi contratti di
Affidamento dei servizi secondo quanto descritto nel successivo art.7.
Art.4
(Durata e
Finanziamento degli Affidamenti
e dei relativi
contratti di affidamento)
La
durata dei contratti di affidamento dei servizi, ai sensi dell'art.10, comma 3
ed art.12, comma 6 del D.lgs 468/1997 e dell'art.6, comma 1 del D.lgs 81/2000,
è fissata in sessanta mesi, compatibilmente alla disponibilità delle risorse
finanziarie.
L'esternalizzazione
dei servizi di cui alla presente Convenzione è finanziata fino al 31.12.2002
con le risorse di cui all'art.4 del citato Decreto Ministeriale n.65 del
20.4.2001.
Le
risorse finanziarie derivanti da una minore spesa, rispetto agli stanziamenti
previsti per detto periodo, saranno utilizzate per finanziare il periodo
successivo, fino a concorrenza.
Art.5
(Costo dell'Affidamento)
Il
costo unitario pro capite nel quinquennio, sulla base di quanto stabilito ai
commi g) ed h) dell'art.3 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001, viene
come di seguito calcolato, al netto di IVA e comprese
le attrezzature nonché quant’altro richiamato dalla presente convenzione o
comunque necessario per il piano di esternalizzazione dei servizi scolastici:
Tab. 1 - Valori
pro capite
|
2001 (*) |
Lit. |
11.367.537 |
Euro |
5.870,84 |
|
2002 |
Lit. |
28.005.097 |
Euro |
14.463,43 |
|
2003 |
Lit. |
30.951.163 |
Euro |
15.984,94 |
|
2004 |
Lit. |
36.197.447 |
Euro |
18.694,45 |
|
2005 |
Lit. |
39.333.001 |
Euro |
20.313,80 |
|
2006 (**) |
Lit. |
20.604.224 |
Euro |
10.641,19 |
(*)
2^ semestre (**) 1^ semestre
Detti valori sono fissi e non soggetti a revisione per il periodo
dell'affidamento.
Contestualmente alla definizione dei Piani di Ottimizzazione di
cui all’art.9 le Parti si incontreranno per definire il numero dei soggetti di
cui all’art.1 del D. M. n.65 del 20.4.2001 che risultano essere ancora in forza
presso gli Affidatari al 31.08.2001 e, successivamente, al 31.8 di ciascun anno
anche al fine di quantificare il costo complessivo del servizio negli anni
seguenti.
Gli Affidatari potranno utilizzare, per i soggetti di cui
all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001 assunti in attuazione
della presente convenzione, l'istituto del Tirocinio Formativo di cui
all'art.7, comma 12, lettera a) del D.lgs n.81/2000 per la durata di mesi tre a
partire dal 1° Luglio 2001.
Gli Affidatari dichiarano espressamente di rinunciare
all'incentivo di cui all'art.7, comma 1 del D.lgs n.81/2000, come richiesto
all'art.3, comma 2, punto h) del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001.
Art.6
(Modalità di
attuazione)
A)
Il
Ministero, in attuazione di quanto previsto all'art.3, comma 3, punto e) del
Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001, ha fornito l'elenco di scuole di cui
all'ultimo punto delle premesse;
B)
sulla
base di tale elenco gli Affidatari hanno formalizzato un elenco contenente la
individuazione dei comprensori scolastici sul territorio e la relativa
composizione, indicando il numero dei distretti che lo compongono e dei
soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001 ivi
operanti con funzioni ATA, indicando per ciascun comprensorio quale di essi
sarà l'unico Affidatario;
C)
ogni
Affidatario comunicherà a ciascuna scuola del comprensorio l'impresa propria
associata che provvederà all'assunzione dei soggetti di cui all'art.1 del
Decreto Ministeriale n 65 del 20.4.2001 ed all'espletamento dei servizi;
D)
il
Ministero e gli Affidatari, contestualmente alla individuazione dei
comprensori, concorderanno il programma degli incontri da tenersi su base
comprensoriale, con il coordinamento dei responsabili degli uffici periferici,
per stipulare i contratti di affidamento dei servizi.
Al fine di garantire la omogeneità, su tutto il
territorio nazionale, delle condizioni di stipula dei contratti di affidamento
dei servizi, le Parti allegano alla presente Convenzione lo schema di contratto
di affidamento dei servizi, che ne forma parte integrante e sostanziale.
Gli Affidatari si impegnano, a seguito della
stipula dei contratti di affidamento dei servizi per ciascun comprensorio, ad
assumere, con decorrenza 1.7.2001, tutti i soggetti di cui all'art.1 del
Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001, inseriti nei contratti di affidamento
stipulati per ciascun comprensorio, inquadrandoli al 2° livello del CCNL delle
imprese di pulizie e
multiservizi del 25.5.2001, già 5° livello del previgente CCNL, a provvedere ai relativi adempimenti.
E)
Ciascun
Affidatario, per ciascuno dei comprensori per i quali ha stipulato i contratti
di affidamento dei servizi, entro quindici giorni dalla stipula, presenterà al
Direttore Generale Regionale competente, per la necessaria approvazione, il
programma della gestione dei servizi, sulla base dei dati tecnici contenuti nei
contratti di affidamento dei servizi e dei parametri di efficienza e
produttività di cui al punto 3 del successivo art.7.
L'approvazione dei programmi di gestione, da
parte del Direttore Generale Regionale competente, dovrà avvenire entro sette
giorni dalla data di presentazione.
F) Gli Affidanti,
coordinati dal competente Direttore Generale Regionale, e gli Affidatari,
successivamente alla approvazione dei programmi di gestione dei servizi e,
comunque, entro il giorno 15.09.2001, in base ai soggetti di cui all'art.1 del
Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001 effettivamente assunti, procederanno,
per ogni comprensorio scolastico ed eventualmente e successivamente a livello
regionale, ad elaborare un piano di ottimizzazione di utilizzo delle risorse
umane assunte ai sensi della presente convenzione, con l'obiettivo di ottenere
il miglior risultato sia in termini di qualità del servizio reso sia in termini
di rapporto costi/prestazioni dei contratti di affidamento dei servizi
stipulati per il territorio di riferimento.
Art.7
(Contratto
di affidamento dei servizi)
Il Contratto di Affidamento dei servizi sarà stipulato dal
Dirigente di ciascun istituto scolastico con l’Affidatario, sulla base dello
schema allegato (allegato A) che contiene le pattuizioni contrattuali minime
inderogabili.
Ai singoli Contratti di Affidamento dei servizi saranno inoltre
allegati:
1.
l'elenco
nominativo dei soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del
20.4.2001 impegnati in funzioni ATA nei plessi scolastici nei quali saranno
erogati i servizi oggetto dello specifico contratto di affidamento;
2.
il
capitolato dei servizi (allegato B);
3.
i
parametri di produttività oraria dei servizi di pulizia ed il monte ore/uomo
annuale di effettiva prestazione per addetto (allegato C).
Il singolo Affidatario si obbliga a comunicare ad Italia Lavoro
S.p.A.:
a)
l’avvenuta
assunzione dei soggetti di cui all’elenco del precedente punto 1, l'impresa che
li ha assunti ed i plessi scolastici presso i quali prestano servizio;
b)
gli aggiornamenti
dell’elenco stesso con cadenza bimestrale e fino alla data del 30.06.2002.
Art.8
(Programma della
gestione dei servizi)
Il
programma della gestione dei servizi, predisposto dagli Affidatari per ciascun
comprensorio, dovrà contenere:
1. il totale dei soggetti di cui all'art.1 del
Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001 inseriti nei contratti di affidamento
riferiti al comprensorio e la quantificazione del monte ore – lavoro – uomo
effettivamente disponibile, in ragione d’anno solare, calcolato sulla base del
parametro di produttività citato;
2. la individuazione dei singoli plessi scolastici,
la loro distribuzione sul territorio, con i relativi dati tecnici disaggregati
per singolo plesso scolastico, forniti dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
ed inseriti nei contratti di affidamento dei servizi riferiti al Comprensorio
stesso;
3. l’articolazione delle prestazioni e dei servizi
erogabili, sulla base dei dati indicati ai punti precedenti e della
distribuzione rilevata dei soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale
n.65 del 20.4.2001 sui singoli plessi;
4. l’indicazione dei primi eventuali scostamenti
tra il numero di soggetti di cui al punto 1 del presente articolo ed i soggetti
effettivamente assunti;
5. le indicazioni sulle modalità ed i criteri di
intervento possibili per definire il piano di ottimizzazione dei servizi;
6. il quadro economico complessivo della spesa
sulla base dei soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del
20.4.2001, effettivamente assunti.
Art.9
(Ottimizzazione dei
servizi)
Il piano di ottimizzazione dei servizi, come definito al
precedente art.6, a livello di comprensorio, ed eventualmente a livello
regionale, sarà predisposto entro il giorno 15.09.2001 tenendo conto:
1. delle compatibilità con le norme relative alla
stabilizzazione dei soggetti in attività socialmente utili;
2. del numero dei soggetti di cui all'art.1 del
Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001 effettivamente assunti dalle imprese
nel comprensorio o nella regione di riferimento;
3. della quantità e qualità dei servizi richiesti e
del conseguente monte ore-lavoro - uomo complessivo effettivamente disponibile
in ragione d’anno solare nel comprensorio sulla base dei dati tecnici, forniti
dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, inseriti nei contratti di
affidamento dei servizi;
4. delle eventuali esigenze dell’Affidante che
comportino modifiche e/o integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione
dei servizi, come risultano definiti nei contratti di affidamento dei servizi
e/o nei programmi di gestione già approvati.
I piani di ottimizzazione, che potranno determinare modifiche
nella distribuzione del personale nelle singole scuole ovvero modifiche nella
definizione dei comprensori, saranno sottoposti all’approvazione del competente
Direttore Generale Regionale ai fini dei successivi adempimenti.
Per gli anni successivi al 2001, in occasione dell'avvio dei nuovi
anni scolastici, le Parti si incontreranno per adeguare il Piano di
ottimizzazione ad eventuali nuove esigenze, anche in relazione al numero dei
soggetti di cui all’art.1 del Decreto
Ministeriale n.65 del 20.4.2001 in forza alla data
del 30.08 di ogni anno, come previsto al precedente art.5.
Art.10
(Obblighi del
Ministero e degli Affidanti)
I
dirigenti scolastici Affidanti, alla stipula dei contratti di affidamento dei
servizi, provvederanno a fornire:
a) l’elenco
nominativo aggiornato, nell'ambito ed in coerenza con l'elenco fornito dal
Ministero, dei soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del
20.4.2001;
detto elenco dovrà esser completo di residenza, domicilio e dati anagrafici e
con l’indicazione dei plessi scolastici sui quali i soggetti sono stati
impegnati fino all’atto dell’assunzione, riferiti ai singoli contratti di
affidamento;
b) l’ubicazione
dei plessi scolastici sui quali erogare i servizi, con relativi dati tecnici e
destinazioni d’uso, disaggregati per singolo plesso.
Art.11
(Obblighi degli
Affidatari)
Gli
Affidatari si impegnano:
1. ad assumere, a tempo indeterminato al 2° livello
del CCNL del settore imprese di pulizie e multiservizi del
25.5.2001 (ex 5° livello del previgente CCNL) e
comunque con effetto dal 1°.07.2001, per un totale di ore lavorative
individuali non inferiore a 30 (trenta) settimanali, tutti i soggetti di cui
all’art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.04.2001 inseriti negli elenchi
nominativi presentati dall’Affidante ed allegati ai contratti di affidamento
dei servizi, provvedendo ai relativi adempimenti di legge;
2. ad assumere anche soggetti di cui al punto
precedente presenti nelle istituzioni scolastiche localizzate in regioni
diverse da quelle indicate ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art.4 del
Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001, in modo da coprire l'intera
dislocazione territoriale dei soggetti da stabilizzare. In caso contrario il
Ministero procederà ad assegnazioni dirette ai sensi della lettera d), comma 3,
art.3 del citato Decreto Ministeriale;
3. ad elaborare il programma della gestione dei
servizi, nel rispetto di quanto stabilito all’art.8 ed a predisporre il piano
di ottimizzazione dei servizi entro i termini stabiliti, come previsto
all’art.9;
4. a comunicare le assunzioni ed i rifiuti di
assunzione agli organi competenti, sulla base della legislazione vigente,
nonché all'INPS e ad Italia Lavoro S.p.A..
Art.12
(Fidejussioni)
L'Affidatario
titolare del contratto, a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali propri e
delle imprese dallo stesso indicate, si impegna a costituire una polizza
fidejussoria assicurativa da escutersi a prima richiesta con esclusione del
beneficio di preventiva
escussione, di importo pari al 5%
(cinque per cento) dell'ammontare complessivo mensile dei contratti di
affidamento sottoscritti.
La
polizza fidejussoria è rilasciata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni nascenti dai contratti conseguenti alla presente convenzione, del
risarcimento dei danni derivanti dalla inadempienza delle obbligazioni stesse,
nonché della tacitazione dei crediti vantati da terzi verso l'Affidatario connessi
all'esecuzione dei contratti di servizio, fatta salva, in tutti i casi, ogni
altra azione, ove la garanzia non risultasse sufficiente.
Art.13
(Clausola sociale)
L’Affidatario
si obbliga ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali
e previdenziali e ad applicare e far applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori
dipendenti dalle imprese di pulizie e multiservizi e negli accordi integrativi
delle stesse, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le
predette prestazioni.
L’Affidatario rimane obbligato ad osservare ed a far osservare
tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni specifiche agli
effetti delle prevenzioni degli infortuni sul lavoro.
Art.14
(Decadenza
dell’affidamento)
L’Affidatario
potrà essere dichiarato decaduto dall’affidamento, previa diffida ad eliminare,
entro i termini prescritti nel Contratto di affidamento dei servizi, le
irregolarità riscontrate e qualora non vi adempia, oltre che per
l’inadempimento agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente atto, anche
quando il medesimo, per negligenze od imperizia comprometta, in qualunque fase,
nella gestione dei servizi, la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli
stessi.
In tale ipotesi l’Affidante è tenuto alla corresponsione, a favore
dell’Affidatario, della quota percentuale di sua spettanza afferente le
prestazioni correttamente eseguite ed accettate fino alla data della pronuncia
della decadenza.
Art.15
(Disposizioni finali)
La presente
convenzione ha validità fino al 30.6.2006.
Qualora
sorgano contestazioni in relazione alla interpretazione ed esecuzione della
presente convenzione, le parti si incontreranno per pervenire ad una
interpretazione autentica dei suoi contenuti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, lì 07/ 06/ 2001
Per il Ministero della Per
gli Affidatari
Pubblica Istruzione
A. ZUCARO M. AMADUCCI
(CICLAT)
B. PETERLINI
(CNS)
G. CIMADON
(MANITAL)
M. TATARELLA (MILES)